ESENTE DA BOLLO (ART. 17 D.Lgs-568/1197)

IsMeS – ISTITUTO per la MEDIAZIONE SISTEMICA
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS

 

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita l’associazione denominata: ISTITUTO per la MEDIAZIONE SISTEMICA, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), denominata anche IsMeS. L’associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2099 e potrà essere rinnovata o prorogata dall’assemblea dei soci.

ART. 2 – OGGETTO
L’IsMeS-onlus è un’associazione senza fine di lucro nata per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nell’ambito della formazione, dell’assistenza sociale e socio sanitaria, dell’istruzione, della tutela dei diritti civili, della promozione della cultura e dell’arte e di ogni altra finalità direttamente connessa. Tali finalità saranno perseguite attraverso studi, ricerche
attività formative e di sostegno per la mediazione sistemica in ambito familiare e sociale, economico, istituzionale e territoriale.
Per il conseguimento degli scopi sociali l’associazione:

  • a) svolge attività di ricerca, anche in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e privati, istituti, università, singoli studiosi;
  • b) promuove anche in collaborazione con altre strutture locali, nazionali, comunitarie e internazionali e avvalendosi di consulenze esterne: studi, convegni, corsi, seminari, incontri e ogni altra iniziativa scientifica e culturale, idonea a realizzare le finalità statutarie;
  • c) promuove attività editoriali e pubblicazioni, anche in forma periodica, atte a diffondere tra gli associati i risultati delle proprie ricerche, gli atti di convegni e seminari organizzati ed ogni altro lavoro e contributo che risulti utile allo svolgimento della propria attività; d) istituisce borse di studio e premi a favore di giovani studiosi italiani e stranieri nelle discipline giuridiche, economiche e psico-sociali;
  • e) produce e organizza concerti, spettacoli teatrali, cinematografici o televisivi e programmi con ogni mezzo audiovisivo
  • f) promuove la costituzione di sedi decentrate aventi analoghe finalità che operino in ambiti locali e ne coordina l’attività;
  • g) svolge consulenza e promuove l’informazione e la formazione a favore di esclusi sociali, persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari nonché minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o deviate, persone indigenti, profughi e immigrati non abbienti;
  • h) partecipa a concorsi, bandi e gare pubbliche e private in ambito locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale;
  • i) può costituire, partecipare e aderire ad iniziative in ambito locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale e
    a G.E.I.E.;
  • l) compie tutti gli atti e conclude tutte le operazioni contrattuali e bancarie, di qualsiasi natura, utili per la realizzazione dello scopo sociale. Con divieto di svolgere attività diverse da quelle consentite.

ART. 3 – ASSOCIATI
Con il termine Associati o Soci si intendono le seguenti categorie di aderenti all’associazione:
– Soci Fondatori, coloro che sottoscrivono lo statuto o hanno partecipato alla costituzione del fondo di dotazione iniziale;
– Soci Sostenitori, coloro che aderiscono all’associazione nel corso della sua esistenza;
– Soci Benemeriti, coloro che data la rilevanza dei contributi effettuati a favore dell’associazione, sono ritenuti particolarmente influenti nelle decisioni prese dal consiglio direttivo.
Possono far parte tutte le persone fisiche, di età superiore a 18 anni, e giuridiche, associazioni, enti pubblici e privati, fondazioni e organismi che accettano e condividano le finalità statutarie e sottoscrivono la quota associativa, presentando domanda al Consiglio Direttivo allegando dettagliato curriculum per consentire la verifica della compatibilità con le finalità statutarie e con le altre regole dell’associazione. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato. In caso di mancata accettazione della domanda entro novanta giorni, l’aspirante socio può appellarsi al Comitato dei Garanti che si esprime entro sessanta giorni. Decorso inutilmente anche questo termine la domanda si intende definitivamente respinta.

I soci sono tenuti:
a) alla corresponsione delle quote annuali nella misura stabilita ;
b) ad osservare lo statuto e tutte le delibere prese dall’assemblea dei soci e dal
consiglio direttivo.
ART. 4-PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per esclusione. Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento previa comunicazione scritta con raccomandata a.r. valida, ai fini dell’obbligo della quota, a partire dall’anno successivo a quello di ricezione. Il Consiglio Direttivo può escludere il socio che non osserva le disposizioni dello Statuto, i deliberati dell’Assemblea dei soci, i deliberati del Consiglio Direttivo, il regolamento interno o che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l’Associazione o che comunque si comporti e svolga attività in contrasto con le finalità dell’Associazione oltre che per il mancato pagamento delle quote sociali, Contro l’esclusione il socio può ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione o conoscenza, al Comitato dei Garanti che si esprime con le modalità specificate all’art. 3. I soci dichiarati esclusi o receduti non hanno diritto al rimborso della quota sociale annuale versata.

ART. 5 – RISORSE
Il patrimonio della Associazione è formato da:

a) un fondo di dotazione iniziale costituito dai versamenti dei fondatori;
b) beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo;
c) elargizioni, donazioni, lasciti, contributi da parte di persone fisiche, entipubblici e privati locali, nazionali, comunitari e internazionali.
d) eventuali avanzi netti di gestione.

Le entrate dell’Associazione possono derivare da:

a) versamenti successivi agli iniziali effettuati dai fondatori originari;
b) versamenti effettuati da tutti i soggetti che aderiscono all’Associazione;
c) redditi prodotti dal patrimonio dell’Associazione;
d) qualsiasi introito realizzato durante lo svolgimento della sua attività detratte le spese dell’attività e quelle generali di gestione;

La quota di versamento minimo da effettuare al momento dell’adesione all’Associazione è fissata annualmente da parte del Consiglio Direttivo; mentre non vi sono norme e vincoli particolare per gli eventuali ulteriori versamenti o contributi in  qualunque forma che gli associati vorranno effettuare nel corso della loro adesione all’Associazione stessa, in quanto considerati a fondo perduto.

 

ART. 6- ORGANI
Organi dell’Associazione sono:

L’Assemblea dei Soci, Il Consiglio Direttivo, Il Presidente, Il Direttore, Il Responsabile delle attività editoriali, Il Tesoriere, Il
Comitato dei Garanti. Tutti gli organi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ART. 7 – L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita da tutti gli iscritti da almeno sei mesi. Ciascun associato ha diritto ad un voto. E’ consentito partecipare all’Assemblea generale mediante delega scritta in favore di un associato. E’ ammessa una sola delega per partecipante. L’Assemblea è convocata ogni anno dal Consiglio Direttivo. Può essere straordinariamente riunita su richiesta di un terzo dei soci
e su decisione del Consiglio Direttivo. Compito della Assemblea è proporre ogni opportuna iniziativa per attuare le finalità dell’Associazione, eleggere fra i propri soci il Consiglio Direttivo e il Comitato dei Garanti, approvare il bilancio annuale, modificare lo statuto, approvare e modificare il regolamento interno. Per la validità delle delibere occorre il voto favorevole della
maggioranza dei presenti e che sia presente (o rappresentata) la metà degli associati, in prima convocazione, un terzo in seconda convocazione. L’astensione è considerato voto negativo. La convocazione va effettuata a mezzo lettera raccomandata , telegramma o altro atto scritto contenente l’indicazione del luogo, data e ora dell’inizio – sia per la prima sia per la seconda convocazione – e l’ordine del giorno. La convocazione deve essere comunicata o spedita a tutti i soci almeno sette giorni prima della data stabilita e ricevuta almeno due giorni prima. Si considera ricevuta la convocazione pervenuta, anche se non ritirata, nel luogo indicato dal socio nella domanda di adesione o successivamente comunicato con raccomandata ar.. In ogni caso è valida la convocazione ove sia presente il socio all’assemblea o confermata per iscritto dal socio stesso.

 

ART. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri eletti dall’Assemblea.
Tra questi sei membri il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice – Presidente, il Direttore, il Responsabile delle attività editoriali, il Tesoriere.
Compiti del Consiglio Direttivo sono: convocare l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, attuare i deliberati dell’Assemblea, assumere ogni iniziativa utile alla realizzazione degli scopi sociali, fissare le quote sociali e decidere sui provvedimenti di cui all’art. 4 che precede, redigere il bilancio, stabilire nuove cariche onorarie. Il Consiglio è convocato dal Presidente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo debbono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e la presenza di almeno tre membri. L’astensione è considerato voto negativo. In caso di parità, il voto del Presidente, o un suo delegato, prevale. Il Consiglio Direttivo potrà proporre un regolamento interno per il funzionamento dell’associazione e potrà delegare le sue funzioni ad un consiglio esecutivo di tre o più membri scelti nel proprio interno. Del Consiglio Esecutivo dovranno far parte: il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, con le stesse modalità stabilite per la convocazione dei soci all’art. 7, o con altre che saranno stabilite con il regolamento, e si riunisce almeno una volta l’anno. Il Consiglio Direttivo decade qualora venga a mancare o sia dimissionario la metà dei suoi componenti. In tal caso il Presidente o il membro più anziano dovrà entro 30 giorni convocare l’Assemblea per nuove elezioni dell’intero Consiglio Direttivo.

 

ART. 9- IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione. Assicura il regolare funzionamento degli organi collegiali stabiliti dallo Statuto, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci, esercita compiti di rappresentanza e di collegamento.
ART. 10 – IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza, impedimento o per sua delega.
ART. 11 – IL DIRETTORE
Il Direttore coordina il funzionamento tecnico e scientifico della Associazione e cura i collegamenti con le strutture territoriali. Sovrintende alla verbalizzazione di tutte le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

 

ART. 12 – IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ’ EDITORIALI
Coordina le iniziative editoriali dell’associazione. Cura il ricevimento delle domande di ammissione riferendone al Consiglio Direttivo con una proposta motivata. Cura i rapporti con il Comitato dei Garanti.
ART. 13 – IL TESORIERE
Cura la gestione della cassa dell’associazione tenendone la contabilità. Esegue gli incassi, i pagamenti con gli adempimenti relativi e predispone il bilancio annuale che sottopone al Consiglio Direttivo. Cura il registro degli associati.
ART. 14 – COMITATO DEI GARANTI
Il Comitato dei Garanti è composto da cinque membri tra i quali gli stessi eleggono il Presidente. Oltre ai compiti di cui ai punti 3) e  ha il controllo contabile sul bilancio e la spesa.
ART. 15 – BILANCI
L’esercizio dell’Associazione si chiude ogni anno il 31 dicembre. Per ciascun esercizio è prevista la redazione di un bilancio. La redazione del bilancio, relativo alla gestione dell’anno precedente, spetta al Consiglio Direttivo il quale, entro il 30 aprile, deve sottoporlo ad approvazione dell’Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione per i quindici giorni successivi alla loro approvazione, di modo che chiunque abbia motivato interesse alla loro lettura vi possa accedere. Per quanto riguarda gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione essi vanno obbligatoriamente reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse dell’Associazione, con divieto di distribuirli a meno che la distribuzione o la destinazione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che fanno parte della medesima e unitaria struttura.
ART. 16 – ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione si estingue per le seguenti cause:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per decisione della maggioranza di almeno due terzi degli associati in regola con i versamenti da almeno sei mesi;
c) per tutte le altre cause che nel corso della vita dell’Associazione saranno inserite nel presente statuto.
In caso di scioglimento, l’Ente devolve il proprio patrimonio ad altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), oppure a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 17 – MODIFICHE
Per le modifiche statutarie competente è l’Assemblea dei soci con maggioranza non inferiore alla metà più uno degli associati iscritti da almeno sei mesi.
ART. 18 – REGOLAMENTO INTERNO
L’associazione potrà stabilire un regolamento interno. Il regolamento sarà stabilito e successivamente potrà essere modificato dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
ART. 19 – PERIODO TRANSITORIO
I soci che sottoscrivono lo statuto eleggono il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore, il Tesoriere e il Responsabile delle attività editoriali. Fino alla nomina del Comitato dei Garanti, da parte dell’assemblea dei soci, le funzioni sono svolte dal Responsabile delle attività editoriali.
ART. 20 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nel regolamento interno valgono le norme del Codice Civile e quelle speciali della materia.

ART. 21 – SEDE
L’Associazione ha sede in Roma, Via Reno n. 30.
La sede potrà essere trasferita dall’assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo.
ART. 22 – TRATTAMENTO DATI
Con la richiesta di adesione all’associazione tutti i soci autorizzano il trattamento dei dati di cui alla legge 675/1996.

 

Letto, confermato e sottoscritto in Roma il 25/6/99 da:
Carmine Saccu – Presidente
Pietro Stampa – Vice Presidente 
Francesco Marchio – Direttore
Marco Calabrese – Responsabile attività editoriali
Luis Iurcovich – Tesoriere
Maria Caselunghe – Consigliere