Il crimine è un problema che nasce nel sociale e nel sociale deve trovare le risorse per essere affrontato.” 

(E. Resta)

 

La mediazione penale fonda le sue radici in una concezione ecologica del crimine (Resta, 1997) come problema di cui la società stessa può farsi carico, assumendone responsabilità e protagonismo. Si tratta di una modalità di gestione degli eventi a seguito di un reato che non si sostituisce alla giustizia penale ma le si affianca, restituendo alle parti coinvolte un giusto riconoscimento, anche attraverso un loro eventuale (ma non obbligatorio) incontro diretto.

Attualmente, in Italia, la mediazione penale è prevista in ambito minorile e in particolare ne:

l’articolo 9 del DPR 448/88 che offre possibilità all’ascolto della parte lesa per la valutazione della personalità del minorenne autore di reato;

l’articolo 20 del DPR 448 che può prevedere tra le prescrizioni che il giudice impartisce al minore una mediazione con la parte offesa del reato;

l’articolo 28 del DPR 448/88 che prevede in maniera esplicita al comma 2 la possibilità che il giudice impartisca prescrizioni volte a riparare le conseguenze del reato e promuovere la conciliazione con la vittima.

Per quanto riguarda la legislazione ordinaria sono ancora in fase di sperimentazione le possibilità normative per gli adulti:

l’art. 564 del c.p.p. che prevede un tentativo di conciliazione da parte del P.M. nei reati perseguibili a querela di parte

– le nuove competenze penali attribuite al giudice di pace come possibilità conciliative per i reati minori (d.l. 274/2000).

la legge 67/2014 introduce la messa alla prova anche per gli adulti con importanti opportunità di sperimentare la mediazione penale anche in questo settore.

 

Cosa succede nella mediazione penale?

Innanzitutto partiamo dal presupposto che il reato non è solo un’infrazione alla legge ma una vera e propria situazione conflittuale che riguarda una relazione tra persone, dove una delle due (o più) parti subisce un danno con conseguenze, anche gravi. Spesso, chi è vittima di un reato, oltre al danno materiale e psicologico legato alla vicenda, presenta un forte vissuto di “ingiustizia” legato alla tenuità percepita della decisione giudiziaria (ad esempio la messa alla prova piuttosto che il carcere); oppure presenta un vissuto di “abbandono” istituzionale (la vittima non ha spazi propri all’interno del procedimento penale).

Proporre una lettura relazionale del reato significa attivare un percorso che restituisca alle parti un riconoscimento in quanto protagoniste della vicenda che le ha coinvolte e persegue il fine di attivare o riattivare la comunicazione tra autore di reato e parte lesa (nonché tra i rispettivi sistemi di riferimento) attraversandone il conflitto con l’aiuto di un terzo “equiprossimo”, nella direzione di una riparazione (reale o simbolica) per la vittima del reato e di un’assunzione di responsabilità rispetto all’Altro per l’autore di reato.

Chi ha subito il reato

– riceve il giusto riconoscimento e rilievo, attraverso l’accoglienza e l’ascolto dei suoi bisogni, dei suoi sentimenti e delle conseguenze che il reato ha avuto su di lei/lui.

– ha l’opportunità di conoscere, di far domande e di capire, rielaborando così l’evento e avendo la possibilità di recuperare un senso di fiducia, sicurezza, giustizia e riparazione.

Chi ha commesso il reato

– è posto a un confronto diretto con le conseguenze e i danni prodotti dalla sua azione, con la sofferenza subìta dalla vittima, come opportunità di una reale assunzione di responsabilità verso l’altro/a, anche attraverso una riparazione (simbolica e/o concreta).

– può riflettere sui significati della sua azione e dell’esperienza penale che lo riguarda, ai fini di una maggiore comprensione dei propri comportamenti.

L’incontro di mediazione penale può avvenire:

– in forma diretta, attraverso l’incontro congiunto tra autore e vittima del reato che promuove, oltre allo scambio emotivo e comunicativo tra le parti, la possibilità di un accordo conciliativo/riparativo.

– in forma indiretta, attraverso lo strumento della lettera (o altro segno equivalente), usata come forma indiretta di comunicazione per “arrivare” alla parte offesa (solo dietro suo consenso).