ESENTE DA BOLLO (ART. 17 D.Lgs-568/1197)
IsMeS – ISTITUTO per la MEDIAZIONE SISTEMICA
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS
STATUTO
ART. 1 – Denominazione e sede
- È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “IsMeS (Istituto per la Mediazione Sistemica) APS”, che assume la forma giuridica di Associazione di promozione sociale.
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In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto “associazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
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L’associazione ha sede legale nel comune di Roma. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dal consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 – Finalità
1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 :
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
d) formazione universitaria e post-universitaria;
e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. L’Associazione in particolare persegue tali finalità specifiche:
– promuovere la cultura della mediazione e della giustizia riparativa quale mezzi di gestione dei conflitti principalmente mediante l’applicazione dei principi e della metodologia afferenti al paradigma sistemico-relazionale;
– favorire la pratica della mediazione e della gestione dei conflitti interpersonali specialmente in ambito familiare, educativo, scolastico, sociale, penale, comunitario, interculturale, organizzativo, istituzionale e altri ambiti di applicazione di tale modello.
– promuovere la tutela dei diritti, l’informazione ed il supporto delle vittime di reato, indipendentemente dalla tipologia del reato subito e dal genere, età, nazionalità, razza, religione, condizione socio-economica e sanitaria, in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce “norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”.
– promuovere e realizzare interventi in ambito della devianza e della violenza interpersonale e in tutti i casi di conflittualità nei diversi ambiti.
– diffondere la cultura della mediazione dei conflitti nei diversi ambiti, della giustizia riparativa e del benessere interpersonale e comunitario a livello nazionale e internazionale, anche attraverso attività formative e culturali
ART. 3 – Attività
L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:
– interventi di promozione e tutela della famiglia e dei diritti dei minori;
– interventi volti alla prevenzione e al trattamento della devianza e della violenza in età adulta e giovanile;
– programmi di solidarietà sociale, tra cui l’attivazione di iniziative socio-educative e culturali;
–interventi di prevenzione primaria e secondaria e di mediazione scolastica e gestione delle conflittualità nelle scuole rivolti a docenti, famiglie, studenti;
– iniziative culturali e di sensibilizzazione volte alla diffusione della conoscenza della mediazione e della giustizia riparativa;
– attività di mediazione nei diversi contesti sopraindicati all’art 2 (familiare, scolastica, penale, sociale, aziendale, interculturale, organizzativa);
– azioni ed interventi di mediazione con la finalità di superare il conflitto e la frattura provocata dal reato, sia a livello individuale che collettivo, in un’ottica di giustizia riparativa;
– gestione dei conflitti interpersonali nei diversi ambiti di intervento di cui all’art. 2 (familiare, scolastica, penale, sociale, aziendale, interculturale, organizzativa);
– Interventi di mediazione familiare con lo scopo di facilitare la soluzione di conflitti riguardanti questioni relazionali e/o organizzative concrete, prima, durante e/o dopo il passaggio in giudicato di sentenze relative a: dissoluzione del rapporto coniugale, divisione delle proprietà comuni, assegno di mantenimento al coniuge debole o agli alimenti, responsabilità genitoriale esclusiva o condivisa, residenza principale dei figli, visite ai minori da parte del genitore non affidatario, che implicano la considerazione di fattori emotivo-relazionali, con implicazioni legali, economiche e fiscali.
– attività di formazione, di sensibilizzazione, di aggiornamento e di supervisione, di specializzazione e di perfezionamento sui temi della mediazione familiare, penale, sociale, scolastica, aziendale, interculturale, organizzativa, della giustizia riparativa e della tutela delle vittime di reati.
– attività di ricerca scientifica nell’ambito dello studio e della pratica della mediazione in tutti i contesti di cui all’art.2;
– ospita tirocini formativi con apposite convenzioni da sottoscrivere con le strutture invianti.
– promuove il rapporto con Enti Istituzionali (Tribunali, ASL, servizi sociali territoriali e della giustizia, CTU, ecc.) nell’invio e nella gestione di situazioni di conflittualità complessa.
– realizza azioni di sensibilizzazione e riflessione culturale sul tema della vittimizzazione, della mediazione e della giustizia riparativa, promuovendo il dibattito e la crescita di saperi e metodologie di lavoro, anche in sinergia con l’ambito della formazione.
– per il perseguimento delle sue finalità l’Associazione potrà intraprendere ogni attività strumentale, anche intrattenendo rapporti con Enti o soggetti terzi.
L’associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Tali attività saranno individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
ART. 4- Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili
L’associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art, 8 del D. Lgs.117/2017.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione
L’associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
Gli associati sono le persone fisiche ai sensi del DLgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al consiglio direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.
L’ammissione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entra sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
Gli associati cessano di appartenere all’associazione per:
– dimissioni volontarie presentate al consiglio direttivo per iscritto;
– mancato versamento della quota associativa;
– morte;
– esclusione deliberata dall’Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.
ART. 6- Diritti e obblighi degli associati
Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
Gli associati dell’associazione hanno il diritto di:
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall’appartenenza all’associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all’Consiglio direttivo.
Gli associati dell’associazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all’associazione.
ART. 7 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria
L’associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs, 117/2017
La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art, 18 del D. Lgs. 117/17.
L’organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
ART. 8 – Organi Sociali
Sono organi dell’associazione:
- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
ART. 9- Assemblea
L’assemblea è composta dagli associati ed è l’organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell’Assemblea eletto dagli associati tra i presenti.
Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo Io ritenga necessario.
I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associati, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera
Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l’associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l’associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per Io scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera Io scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento del lavori assembleari;
- delibera Io scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 10 – Consiglio Direttivo
Il consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall’Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di nove. Si applica l’articolo 2382 del Codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art, 26 del D. Lgs. 117/2017.
Il consiglio direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. ln tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavvisa può essere più breve.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti
- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra l’associazione;
- predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale
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accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
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è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 11 – Il Presidente
Il Presidente dell’associazione, che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, è eletto da quest’ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell’Organo.
Il Consiglio direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
II Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, almeno una volta all’anno, e del Consiglio direttivo, almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’consiglio direttivo in merito all’attività compiuta.
Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell’Consiglio direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni,
II Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 12 – Organo di Controllo
L’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, monocratico, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017.
Al componente dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, il componente dovrà essere nominato tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
L’organo di controllo:
vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civ solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 13 – Fonti di finanziamento
Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 2, 3 del presente statuto;
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività diverse e secondarie.
Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 2 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.
ART. 14 – Risorse
1. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D, Lgs. 117/2017.
2. L’associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall’organo amministrativo e intestato all’associazione.
ART. 15 – Bilancio d’esercizio
L’esercizio sociale ha inizio il 1 0 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
Il bilancio è predisposto dall’consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro il 30 giugno dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione in Assemblea, il consiglio direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art, 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 16 – Bilancio sociale
AL verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D, Lgs. 117/2017, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ART. 17 – Libri sociali obbligatori
1. L’associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
ART. 18 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
ln caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ART. 19 – Statuto
L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 20 – Disposizioni generali
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.